Licenza d’uso a titolo oneroso del marchio
In un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio, il Parco può concedere la licenza d’uso del proprio marchio a titolo oneroso a persone fisiche o giuridiche, che ottengono il diritto di utilizzarlo in cambio del pagamento di una tariffa, al fine di contraddistinguere la loro produzione di beni o servizi.
l marchio del Parco può essere concesso, in via indicativa per:
A chi è rivolto
Possono fare domanda di licenza d’uso del marchio a titolo oneroso:
- imprese agricole e forestali in forma singola o associata, operative nel territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco
- imprese del settore terziario, enti e associazioni diversi dagli Enti del Terzo Settore, che promuovono le produzioni locali e che producono beni, servizi e prodotti nel territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco, in coerenza con le finalità e le attività del Parco nonché con lo sviluppo sostenibile;
- imprese agroalimentari e artigiane, rientranti nella definizione di microimprese e PMI della CE, che valorizzano le produzioni agricole e artigianali tipiche
- soggetti che gestiscono strutture turistico ricettive
Beni, servizi e prodotti
La licenza d’uso del marchio del Parco può essere concessa se il prodotto è già oggetto di riconoscimento o conformità a certificazioni, linee guida, protocolli o buone pratiche connessi alla qualità ambientale e, nel solo caso di prodotti, se inoltre è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
- il processo di produzione, riferito sia alla materia prima che alla lavorazione, si svolge interamente all'interno del territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco
- il processo di lavorazione avviene fuori dal territorio del Parco, ma le materie prime sono provenienti interamente dal territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco
- il processo di lavorazione avviene all'interno del territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco, ma le materie prime, pur essendo fondamentali per la produzione del prodotto stesso, non sono coltivate o prodotte nel territorio del Parco.
Servizi turistici non ricettivi
Sono condizioni per ottenere la licenza d’uso del marchio del Parco l’operatività dentro il territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco, oltre al requisito del possesso di riconoscimenti o conformità a certificazioni, linee guida, protocolli o buone pratiche connessi alla qualità ambientale.
Strutture ricettive
Il marchio del Parco può essere concesso alle seguenti categorie di strutture del settore ricettivo, ubicate nel territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco:
- strutture alberghiere ed extra-alberghiere, con esclusione di case e appartamenti per vacanze, condhotel
- campeggi
- rifugi alpini ed escursionistici
- strutture agrituristiche
Vai al sito della PAT per modulistica e approfondimenti
l marchio del Parco può essere concesso, in via indicativa per:
- prodotti agroalimentari
- prodotti dell’artigianato
- prodotti per il benessere della persona
- servizi turistici
A chi è rivolto
Possono fare domanda di licenza d’uso del marchio a titolo oneroso:
- imprese agricole e forestali in forma singola o associata, operative nel territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco
- imprese del settore terziario, enti e associazioni diversi dagli Enti del Terzo Settore, che promuovono le produzioni locali e che producono beni, servizi e prodotti nel territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco, in coerenza con le finalità e le attività del Parco nonché con lo sviluppo sostenibile;
- imprese agroalimentari e artigiane, rientranti nella definizione di microimprese e PMI della CE, che valorizzano le produzioni agricole e artigianali tipiche
- soggetti che gestiscono strutture turistico ricettive
Beni, servizi e prodotti
La licenza d’uso del marchio del Parco può essere concessa se il prodotto è già oggetto di riconoscimento o conformità a certificazioni, linee guida, protocolli o buone pratiche connessi alla qualità ambientale e, nel solo caso di prodotti, se inoltre è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
- il processo di produzione, riferito sia alla materia prima che alla lavorazione, si svolge interamente all'interno del territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco
- il processo di lavorazione avviene fuori dal territorio del Parco, ma le materie prime sono provenienti interamente dal territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco
- il processo di lavorazione avviene all'interno del territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco, ma le materie prime, pur essendo fondamentali per la produzione del prodotto stesso, non sono coltivate o prodotte nel territorio del Parco.
Servizi turistici non ricettivi
Sono condizioni per ottenere la licenza d’uso del marchio del Parco l’operatività dentro il territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco, oltre al requisito del possesso di riconoscimenti o conformità a certificazioni, linee guida, protocolli o buone pratiche connessi alla qualità ambientale.
Strutture ricettive
Il marchio del Parco può essere concesso alle seguenti categorie di strutture del settore ricettivo, ubicate nel territorio dei Comuni amministrativi ricompresi nel Parco:
- strutture alberghiere ed extra-alberghiere, con esclusione di case e appartamenti per vacanze, condhotel
- campeggi
- rifugi alpini ed escursionistici
- strutture agrituristiche
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