Licenza d’uso gratuita del marchio
Enti pubblici, associazioni ed istituzioni di vario tipo, operanti esclusivamente o in parte all'interno del territorio del Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino possono richiedere la concessione d’uso del marchio del Parco a titolo gratuito
Il Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino può concedere l’uso del proprio marchio a titolo gratuito, per la realizzazione di attività di carattere continuativo o periodico, comunque identificate e delimitate nel tempo.
Quando l’utilizzo del marchio riguarda attività riferite in parte a territori del Parco Nazionale dello Stelvio diversi da quello trentino, la concessione è subordinata all’acquisizione dell’assenso dei relativi enti gestori.
A chi è rivolto
La licenza d'uso gratuita del marchio del Parco può essere concessa a favore di:
La concessione d’uso gratuita del marchio del Parco può essere rilasciata per un periodo non superiore a tre anni, continuativi, anche se l’attività non si svolge in maniera continuativa ma con carattere periodico o ricorrente nei limiti del medesimo periodo di tre anni.
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Il Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino può concedere l’uso del proprio marchio a titolo gratuito, per la realizzazione di attività di carattere continuativo o periodico, comunque identificate e delimitate nel tempo.
Quando l’utilizzo del marchio riguarda attività riferite in parte a territori del Parco Nazionale dello Stelvio diversi da quello trentino, la concessione è subordinata all’acquisizione dell’assenso dei relativi enti gestori.
A chi è rivolto
La licenza d'uso gratuita del marchio del Parco può essere concessa a favore di:
- enti pubblici e loro forme associative e collaborative,
- enti e società del sistema pubblico provinciale
- enti del Terzo Settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore),
- università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive e sociali
La concessione d’uso gratuita del marchio del Parco può essere rilasciata per un periodo non superiore a tre anni, continuativi, anche se l’attività non si svolge in maniera continuativa ma con carattere periodico o ricorrente nei limiti del medesimo periodo di tre anni.
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